Norme in materia di aree naturali protette regionali. (1)

Capo I

Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali
protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria.(1a)

Art. 1(1b)

(Principi generali)

  • 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata

con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la

conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da

formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e

vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono,

nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

  • 2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il

rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei

patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della

conoscenza e della programmazione e mediante la promo