L. R. 6 Ottobre 1997, n. 29
Norme in materia di aree naturali protette regionali. (1)
Capo I
Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria.(1a)Art. 1(1b)
(Principi generali)
- 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata
con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la
conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da
formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e
vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono,
nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
- 2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il
rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei
patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della
conoscenza e della programmazione e mediante la promo